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Consorzi di bonifica: incostituzionale la norma che impone il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario

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In punto di diritto è incostituzionale l’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».


È quanto ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza del 19 ottobre 2018, n. 188.

La vicenda

La pronuncia in esame ha avuto origine dal fatto che la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Cosenza, con ordinanza del giugno 2017, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in riferimento agli artt. 119 e 23 della Costituzione, nella parte in cui prevede, a carico dei consorziati, l’obbligo di corrispondere il pagamento della quota del contributo consortile di bonifica imputabile alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, «indipendentemente dal beneficio fondiario».

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